Messaggioda FIUSO-MUSTANG » lunedì 5 maggio 2008, 21:58
REVISIONI ANNUALI - riguardano:
- Autobus
- Autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
- Rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;
- Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (es. taxi)
- Autoambulanze
- Veicoli atipici
Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione a partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
Fra i veicoli atipici, previsti dal comma 4 dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada, sottolineamo particolarmente quelli definiti dall'art. 60 N.C.d.S., cioè i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. Non essendo mai stato pubblicato un decreto attuativo dell'art. 80 riguardante i veicoli atipici, questi finora NON erano sottoposti ad obbligo di revisione; con la Circolare del D.T.T. n. 4437/M360 del 26/11/2003, punto 10 questa situazione è stata sanata in quanto viene appunto sottolineato l'obbligo della revisione annuale per questi veicoli in caso di circolazione su strada.
QUESTO è QUELLO CHE HO TROVATO A RIGUARDO, COMUNQUE, PER IL CALCOLO DELLE SCADENZE FA FEDE LA DATA DI IMMATRICOLAZIONE E SE REIMMATRICOLATA CREDO QUELLA DI REIMMATRICOLAZIONE SE SUL LIBRETTO NON RISULTANO GIORNO E MESE DELLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE (PER QUANTO NE SAPPIA) QUINDI REVISIONE ANNUALE SOLO PER LE NOSTRE CAPRETTE PIù ARDUE A MOLLARE CHE NON SONO MAI STATE REIMMATRICOLATE!! (è UN PO' UN CONTROSENSO...)