Messaggioda Giovanni » lunedì 13 ottobre 2008, 0:35
visto che ne ho trovate due a caso, vi propongo un estratto per noi essenziale delle condizioni di polizza dell'AXA e della Helvetia; la prima richiede necessariamente o l'iscrizione all'ASI o al Centro Storico della Motorizzazione, la seconda no ma chiede che il veicolo abbia almeno 25 anni ed una cilindrata superiore a 1000...sfido qualcuno a mostrarmi una Capri con motore più piccolo!
Ciao
Axa Assicurazioni S.p.A.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1 - Operatività dell’assicurazione - Veicoli assicurabili
Le garanzie sono prestate per il veicolo indicato in polizza di proprietà del Contraente ed
adibito ad uso proprio/privato purché rientrante in una delle seguenti fattispecie:
1) veicolo d’epoca, cioè il veicolo storico assicurato rientra nella categoria dei veicoli
d’epoca, in quanto iscritto al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.,
così come previsto dal comma 2 dell’Art. 60 del Codice della Strada (D.LGS. 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni);
ovvero
2) veicolo di interesse storico e collezionistico, cioè il veicolo storico assicurato possiede
tutte le seguenti caratteristiche:
- è di età superiore a 20 anni rispetto all’anno di prima immatricolazione (per i veicoli
immatricolati) o a quello di costruzione per i veicoli non immatricolati (es. ciclomotori);
- rientra nella categoria degli autoveicoli o motoveicoli di interesse storico e collezionistico,
in quanto risulta iscritto ad uno dei seguenti registri: A.S.I., Storico
Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I., così come definito dal
comma 4 dell’Art. 60 del Codice della Strada (D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni previste dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 “Modifiche ed
integrazioni al codice della strada”).
Helvetia Assicurazioni
Condizioni Generali di Assicurazione Applicabili a tutte le garanzie
Art. 0.0 - Delimitazione dell’Assicurazione - Veicoli assicurati
La garanzia è prestata per i veicoli di proprietà del Contraente aventi almeno
una delle seguenti caratteristiche:
• veicoli d’epoca, come definiti dall’Art. 60 del Nuovo Codice della Strada (Art.
214 del Regolamento);
• veicoli di interesse storico o collezionistico dotati di Certificato di Identità ASI (già
Omologazione) rilasciato da Automotoclub Storico Italiano o dotati di Certificazione
di Storicità per iscrizione al Registro Nazionale Storico FMI, aventi data di costruzione
o di prima immatricolazione non inferiore a 20 anni rispetto al primo giorno
dell’anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione;
• veicoli non dotati di Certificato di Identità ASI (già Omologazione) o di Certificazione
di Storicità FMI, aventi data di costruzione o di prima immatricolazione
non inferiore a 25 anni rispetto al primo giorno dell’anno in corso al momento
della stipula del contratto o della successiva inclusione e, per autovetture,
aventi cilindrata superiore a 1000 cm3.
Per la stipulazione del contratto, o per l’eventuale rinnovo come stabilito al
successivo Art. 0.5, il Contraente è tenuto a presentare alla Società copia di
tessera di iscrizione a Club di collezionisti di veicoli storici, regolarmente costituito,
valida per l’intera durata contrattuale.
Per ogni veicolo dotato di Certificato di Identità ASI o di Certificazione di Storicità
FMI, il Contraente è tenuto a presentarne copia alla Società.