Quando fare la revisione all'auto d'epoca?
A seguito di alcuni inconvenienti capitati a qualche socio ed a seguito di tante domande e discussioni via internet, facciamo il punto dello stato delle cose sulla controversa questione delle revisioni per le auto e moto.
Qui di seguito trovate alcuni stralci e commenti sul famigerato art.80 del Nuovo codice della Strada. A seguire il commento suffragato dalla riunione Asi tenuta a Forlì in primavera e dalle direttive attualmente in vigore.
L’art.80 del codice della strada regola il controllo dell’efficienza sui mezzi circolanti. In particolare detta le scadenze periodiche alle quali detti mezzi debbono sottostare alla “revisione” per poter essere riammessi a circolare. In pratica si va alla motorizzazione civile o presso le officine autorizzate dove tecnici dotati di particolari macchine mettono alla prova i mezzi circolanti. Lo stesso articolo di legge al punto 3 cita che:
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
Allo stesso tempo il "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI.
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 47. Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche
Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche.
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate.
La revisione degli autoveicoli di norma avviene dopo quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.
Vi sono poi alcune categorie di veicoli che devono annualmente sottostare alla revisione
Sono i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici.
Sono logicamente esclusi dalla revisione annuale i veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno
In tutti e due i casi i carrelli targati collegati ai veicoli seguono la revisione del mezzo principale.
Sottocategoria: Revisioni- etc. etc.
MORALE: a tutt’oggi i veicoli con oltre 20 anni devono fare la revisione ogni 2 anni, ma, come prevede la legge, se essi sono iscritti ad un qualche registro che ne attesti il valore di storicità, rientrano nella categoria N dei veicoli atipici e pertanto devono fare la revisione ogni anno.
I registri attuali nei quali sono iscritti mezzi storici sono più di uno: registro Fiat, Guzzi, FMI, Lancia, Alfa Romeo, ASI, Autobianchi etc.
Normalmente i nostri soci accedono al registro Asi sia come attestato di storicità, sia come certificato (Targa Asi). Nei vari cartellini che vengono consegnati (sia quello in cellophane duro, sia il libretto del certificato) possiamo leggere il numero di registro al quale viene associato il ns mezzo. A quel punto possiamo usufruire delle agevolazioni fiscali di esenzione dalla tassa di proprietà (sostituita da una tassa di circolazione detta minibollo) e spesso delle convenzioni con compagnie assicurative (ma questo è un contratto tra privati e non con enti pubblici).
Lo svantaggio è che il mezzo risulta così iscritto nelle liste di categoria N (veicoli atipici) e deve sottostare alla revisione annuale se lo si vuole utilizzare lungo la pubblica via (fermo restando gli altri obblighi assicurativi).
Anche se il numero di registro non viene riportato sul libretto di circolazione, rimane l’obbligo di fare la revisione ogni anno (al contrario di quanto affermato in una discussione in mailing list).
Dal punto di vista del controllo, in quanto veicolo atipico, può evitare alcuni obblighi a carico dei mezzi moderni. Ed esempio l’esenzione dal montaggio e dall’uso delle cinture di sicurezza per vetture ante 1976, data dell’entrata in vigore delle omologazioni per le cinture di sicurezza. Attenzione però che se le cinture sono montate vanno usate! Non c’è l’obbligo di usarle solo se non sono montate. Gli stessi veicoli, in quanto storici sono esentati dal montaggio della marmitta catalitica, possono, a seconda dei regolamenti comunali, girare nei giorni di blocco del traffico. Quando dico “a seconda dei regolamenti comunali” mi riferisco al fatto che alcuni comuni (ad esempio Modena) consente la circolazione di mezzi storici iscritti nei registri, altri comuni non lo prevedono e quindi le restrizioni al traffico sono uguali per tutti.
Si potrebbe dire “fatta la legge, trovato l’inganno” ed in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, basta non dire che il mezzo è storico (di solito le forze dell’ordine chiedono il libretto di circolazione e se il veicolo NON è stato reimmatricolato, non troveranno di certo alcun numero di iscrizione ai vari registri storici e tenderanno a considerare il mezzo come un veicolo normale) e così, anche se è passato oltre un anno dall’ultima revisione, probabilmente verremo lasciati andare senza sanzione. Mi permetto però di sottolineare che in caso di incidente saremmo alla guida di un mezzo non idoneo alla circolazione e pertanto potremmo trovare la sgradita sorpresa di una rivalsa da parte della compagnia di assicurazione in caso di contestazioni. Il mio suggerimento è quello di evitare di fare i furbi perché alla fine ci si potrebbe rimettere molto di più.
RESTO PERPLESSO :shock: